IL TRIANGOLO: COME E QUANDO SI UTILIZZA

   

L’obbligo di detenere sul veicolo il “triangolo” ovvero, più propriamente il "segnale mobile di pericolo", è previsto dall'articolo 72 del Codice della Strada. La sua mancanza è sanzionata per € 68,25.

 

COSA PRESCRIVE IL CODICE DELLA STRADA?

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

 

Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono esser presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoche' verticale in modo da garantirne la visibilita'.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di approvazione del segnale, il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

 

SE E’ DI TIPO NON OMOLOGATO?

Nei casi invece, che il triangolo sia presente ma non omologato si incorre nella sanzione prevista dall'art. 162 comma 3 del Codice della Strada per € 33,60. Essa è verificabile dall'apposito rettangolo ove appare una E che specifica l'omologazione ECE/ONU ed un numero alla sua base che è il codice di individuazione del Paese in cui è avvenuta l'omologazione (per esempio 3 Italia) quindi il regolamento ECE/ONU e l'emendamento (R 27/03) e quindi il numero di omologazione - quella nazionale è 3456789.

 

QUANDO SI USA?

L'uso del triangolo è obbligatorio per i veicoli fermi fuori dai centri abitati nei seguenti casi:

di giorno: quando il veicolo o il carico non siano ben visibili ad una distanza di 100 metri.

di notte: quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza ed in ogni caso nella caduta del carico.

 

DOVE SI POSIZIONA?

Deve essere messo a 50 metri, dalla parte posteriore, del veicolo e che comunque si veda ad almeno 100 metri di distanza. Deve stare ad 1 metro dal margine della carreggiata, ovviamente con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

Il triangolo deve poggiare su un apposito sostegno in modo che rimanga ben stabile così da non ribaltarsi con il vento o per lo spostamento d'aria causato dai veicoli in transito.

Ovviamente se non si usa il segnale mobile di pericolo o se il suo posizionamento è irregolare, oppure se non dotato di tale segnale ed omette di segnalare in altro modo la presenza del veicolo sulla carreggiata, viene sanzionato sempre ai sensi dell'art .162 del CdS ed ogni infrazione comporta la sanzione amministrativa di € 33,60.