IN CASO DI RICORSO


Se si ritiene di aver ricevuto una sanzione ingiusta, gli articoli 204 e 204bis del Codice della strada ci danno una mano prevedendo la possibilità di far ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria del luogo in cui la violazione è stata certificata. 
Infatti, gli articoli sopraccitati prevedono che per opporsi all'ingiunzione di pagamento ci si può rivolgere al prefetto o al giudice di pace, entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale.
Prefetto: 
Gli atti vanno presentati in carta semplice.
Il prefetto ha 120 giorni per decidere l'accettazione del ricorso e 150 giorni per emettere la relativa ordinanza.

Giudice di pace:
La documentazione và depositata presso la cancelleria del giudice e il ricorrente ha l'obbligo di corrispondere una cauzione pari alla metà dell'importo massimo della sanzione amministrativa prevista dal Codice.

Rigetto:
In caso di rigetto da parte del prefetto può essere presentato ricorso al giudice di pace, ATTENZIONE MAI VICEVERSA.
La bocciatura del ricorso prevede in ogni caso il pagamento del doppio della sanzione pecuniaria .

Attenzione:
Con sentenza N° 114 del 08/04/2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'Art. 204 bis del C.d.S. col quale si obbligava i cittadini,che ricorrevano al Giudice di Pace, a versare, a titolo cauzionale, il doppio della sanzione.