RISOLTA LA QUESTIONE VERANDE



Viene espressa profonda soddisfazione per la positiva soluzione della "questione" verande che non poche preoccupazioni aveva creato nel settore, creando anche gravi ripercussioni sulle vendite.
La circolare ministeriale rende finalmente giustizia e ci avvicina un poco a quell'Europa che, nel mondo del turismo di movimento, appare sempre, per molti versi, lontana. Altre questioni rimangono aperte, prima fra tutte quella dei pesi e della patente "B". Anche in questo campo la Comunità Europea ha detto la propria in senso positivo. L'auspicio è che il nostro Paese non debba tardare troppo a riconoscere i legittimi diritti di quanti praticano il turismo di movimento e la loro necessità di viaggiare sempre e comunque in sicurezza.
L'auspicio è che con la prossima modifica al Nuovo Codice della Strada, all'esame del Parlamento sotto forma di Legge Delega, anche questa annosa questione venga affrontata e risolta.
Incassiamo intanto la positiva e favorevole circolare sulle verande: alla vigilia della stagione estiva si tratta di un risultato importante al quale molti hanno contribuito con serietà.

Ecco il testo della Circolare Ministeriale 1823M360 del 14.05.02
" Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada, per l'applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m.
In merito si osserva quanto segue.
L'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998.
Tale direttiva, all'appendice 1, dell'allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza.
In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un'altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'articolo 164 del Codice della Strada, sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo.
Per quanto sopra, non ricorre l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.
F.to Direttore Generale
Dr. Giorgio Berruti "