LA PATENTE A PUNTI

Facciamo ordine sulla controversa questione della patente a punti che pare abbia messo in difficoltà gli automobilisti italiani.

Quindi, quando si perdono i punti? Quanti sono? Come si recuperano? Facciamo, una volta per tutte, chiarezza con uno schema che credo potrà essere utile a molti viaggiatori. Tanto per cominciare è l’art. 126 bis del Codice della strada a dettare la disciplina della poco amata nuova patente. In base a questo articolo ogni patente rilasciata è dotata di un punteggio iniziale di 20 punti. Il punteggio iniziale diminuisce se vengono commesse infrazioni per cui il Codice della Strada prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la decurtazione del punteggio (che varia a seconda della gravità del fatto commesso). Quando sono accertate più violazioni, che, comunque, non devono comportare la sanzione della sospensione o della revoca della patente (previste solo nei casi più gravi), il punteggio massimo decurtabile, diciamo in una volta, è di 15 punti. Per i neo patentati, entro i primi tre anni dal rilascio della patente, la sottrazione dei punti è raddoppiata. Attenzione maggiore, quindi onde evitare brutte sorprese. Quando i punti iniziano a scendere troppo è possibile recuperarli seguendo appositi corsi presso le scuole guida abilitate che possono fruttare da 6 a 9 punti. Se, invece, si rimane a zero sarà necessario sostenere un esame di revisione della patente con prove scritte e pratiche. In automatico, comunque, se per due anni consecutivi dall’ultima violazione non si commettono infrazioni al Codice della Strada che comportino la decurtazione di punti, il punteggio ritorna a 20. E’ stato anche introdotto, un criterio meritorio: i patentati che per due anni consecutivi mantengono il punteggio pieno di 20 punti, avranno diritto a due punti in più e così via, di due anni in due anni, sino ad un punteggio massimo totalizzabile di 30 punti. Preme anche sottolineare che, in tutti i casi in cui non sia identificabile il conducente del veicolo, sarà il proprietario del medesimo a subire la decurtazione. Invece, nel caso di vetture aziendali, se non viene comunicata l’identità del conducente entro 30 giorni dalla notifica della multa, verrà erogata a carico della società intestataria del veicolo un’ulteriore sanzione in base all’art. 180 del Codice della Strada. Quindi, si eviterà la sottrazione dei punti ma si dovrà pagare una somma di gran lunga maggiore.