IN CASO DI INCIDENTE

IN ITALIA E ALL'ESTERO

   

INCIDENTE IN ITALIA CON VEICOLO ESTERO

 

Se si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo: UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO

indicando ogni dato utile a rendere più agevole, perciò più veloce, il lavoro dell’ UCI.

Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare il sito web UCI all’indirizzo www.ucimi.it/uci.htm

 

INCIDENTE ALL’ESTERO CON VEICOLO ESTERO

         Se durante un viaggio all’estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

         Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”) deve essere inviata apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap.

         Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile. In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell’accadimento.

         Ritorniamo ad esaminare i danni subiti in uno dei paesi del sistema “Carta Verde” a causa di un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo così come regolato dal Decreto Legislativo n° 190 del 30 giugno 2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/26/CE (Quarta Direttiva Auto).

In base alla direttiva, le imprese che esercitano l’assicurazione R.C.Auto sono tenute a nominare un “mandatario” in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo diverso da quello in cui hanno la propria sede legale.

         Grazie a tale disposizione, i residenti in Italia che siano rimasti vittima di un incidente stradale avvenuto in un Paese del Sistema Carta Verde e provocato da un veicolo immatricolato e assicurato uno Stato dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni potranno rivolgersi direttamente al rappresentante nominato in Italia dall’impresa con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro.

         Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia da tale assicuratore, occorre scrivere all'ISVAP. L’Isvap raccoglie le informazioni necessarie presso il Centro Informazioni competente e risponde all’interessato, indicandogli il nome del mandatario cui ci si dovrà rivolgere ai fini della gestione e liquidazione del sinistro.

         Di quanto tempo dispongono l’assicuratore estero o il  mandatario nominato in Italia per Rispondere alla richiesta di risarcimento?  Tre mesi.

         Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla sua ricezione, il danneggiato può chiedere l'intervento dell'UCI – Corso Sempione n° 39 - 20145 Milano, che interviene ai sensi del Decreto Legislativo n°190 del 30 giugno 2003, operando per conto della CONSAP S.p.A. - gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada quale Organismo di Indennizzo nazionale.

         Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro Informazioni dell’Isvap risulta che l’impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro non ha provveduto alla designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in Italia, potrà essere presentata richiesta di risarcimento direttamente all’Ufficio Centrale Italiano (Corso Sempione n. 39, 20145 Milano), di cui si avvale la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, gestore del Fondo di garanzia vittime della strada, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Organismo di indennizzo nazionale. Ciò, tuttavia, non è possibile nei casi in cui l’interessato abbia presentato analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro e abbia ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

         Importantissimo è sapere che, poiché il termine fissato dalla direttiva ai fini dell’applicazione delle relative disposizioni da parte degli Stati membri era quello del 20 gennaio 2003, la competenza dei mandatari non può, in generale, ritenersi estesa ai sinistri avvenuti in data antecedente.

 

LACUNE DELLE PROCEDURE VIGENTI

         Da quanto esposto nei paragrafi precedenti si evince in modo evidente la complessità e la lunghezza delle procedure previste per i sinistri avvenuti all’estero con veicoli stranieri ed è opportuno precisare che in ogni caso la procedura sopra illustrata non modifica il diritto materiale applicabile al sinistro né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.

         Ai fini della determinazione della responsabilità e della quantificazione del danno dovranno essere quindi rispettate le norme vigenti nello Stato in cui è avvenuto il sinistro ed  eventuali cause dovranno essere effettuate presso lo Stato straniero con la necessità di rivolgersi per l’Avvocato italiano ad un corrispondente estero con relativa elezione di domicilio.

         Ne derivano costi esorbitanti che di fatto scoraggiano il danneggiato a procedere per il risarcimento dei danni.

 

INTERVENTI NECESSARI

 

         Visto il gran numero di paesi che ormai fanno parte dell’Unione Europea sarebbe auspicabile che venisse creato un apposito soggetto  di diritto a cui rivolgersi in tutti questi casi e nei confronti del quale poter agire anche giudizialmente senza penalizzare il cittadino costringendolo a seguire costose procedure di dubbia valenza e dall’esito incerto.

         Sarebbe altrettanto auspicabile che, in assenza di interventi legislativi, le singole compagnie di assicurazione prevedessero apposite polizze dirette a risarcire direttamente il proprio assicurato ed assumendosi poi l’onere di recuperare quanto eventualmente pagato nei confronti dell’assicurazione estera.

 

ESTRATTO il 28 novembre 2004 dal sito UCI

 

INCIDENTI IN ITALIA

COME INOLTRARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

 

            In caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a

UCI, all'indirizzo:

UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO

indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell' UCI.

            In particolare andranno indicati i seguenti dati:

            Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

            Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

            L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione.

            Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettono di individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Compagnia assicuratrice e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

            Le ricerche vengono svolte da UCI interessando il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero e possono richiedere anche tempi lunghi.

            Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE
A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Chi ha subito un danno all'estero

in uno degli Stati del sistema "Carta Verde"

da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia)

può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo n° 190 del 30 giugno 2003, emanato in attuazione della direttiva 2000/26/CE ( Quarta Direttiva Auto).

 

            Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia  dall'assicuratore estero, occorre scrivere all'ISVAP - Via del Quirinale 21- 00187 ROMA inviando:

un fax al numero 0642133730   oppure

un messaggio e-mail all'indirizzo centroinformazioni@isvap.it

 

            Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l'intervento dell'UCI – Corso Sempione n° 39 - 20145 Milano.

             L'intervento dell'UCI può essere richiesto anche nel caso in cui l'assicuratore estero non abbia nominato in Italia un proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri.

             In questi casi l'UCI interviene per conto della CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. quale organismo di indennizzo nazionale ai sensi degli articoli 6 e 8 del Decreto Legislativo n° 190 del 30 giugno 2003.

 

 

DANNI SUBITI IN UNO DEGLI STATI
DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
A CAUSA DI UN VEICOLO
NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO.

 

            Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'UCI - Corso Sempione n° 39- 20145 Milano.

             In questi casi l'UCI interviene ai sensi degli Articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n°190 del 30 giugno 2003, operando per conto della CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. quale organismo di indennizzo nazionale.