CONTRAVVENZIONE DUBBIA
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Un associato all’Holiday Camper Club Trento, di cui ovviamente tralascio i dati personali, mi ha chiesto un parere su un fatto accadutogli nell’agosto del 2006, i cui risvolti si rivelano senz’altro utili a tutti noi, non solo come camperisti ma anche come semplici utenti della strada.
Per dare una risposta certa ed ufficiale alla questione, ho interpellato l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di Firenze ed il Comando dei Vigili Urbani di Trento, le cui risposte sono opposte tra loro. Per ultimo, è stato chiesto un parere anche al nostro legale, avv. Lino Rosa. Ecco quanto è emerso.
IL FATTO
Il sig. XXX ha ricevuto per posta una contravvenzione per eccesso di velocità: viaggiava ai 62 km/h (la rilevazione indica 67 km/h. ma vengono decurtati i 5 km/h. minimi di scarto previsto dalla tolleranza strumentale) con il suo camper in una strada in cui vigeva il limite dei 50 km/h. Fin qui niente da obiettare, in quanto la sua velocità effettiva superava il limite consentito e, quindi, lui ha pagato la contravvenzione, prevista di euro 149 (euro 143 + euro 6 di spese), entro i 60 giorni consentiti.
Convinto di aver adempiuto ai suoi obblighi, si è trovato l'amara sorpresa: ha ricevuto, per raccomandata, un'altra contravvenzione dell'importo di euro 363 (euro 357 + euro 6 di spese) per mancata comunicazione dei dati personali del trasgressore al momento della commissione dell'illecito.
Da qui emergono due domande:
1) se non vengono comunicati i dati relativi al conducente, non vengono decurtati in maniera automatica i punti dalla patente dell'intestatario del veicolo in questione?
2) secondo l'art. 126 bis del C.d.S., l'obbligo di comunicare i dati personali del trasgressore al momento della commissione dell'illecito deve avvenire solo per gli accertamenti di violazione notificati dopo il 3 settembre 2006; prima di questa data, tale obbligo non era in vigore?
Da questo si evince che il sig. XXX non era tenuto a comunicare, agli organi preposti, i dati sul conducente (che era lui stesso) del veicolo al momento dell'infrazione. Di conseguenza esisterebbero gli estremi per un ricorso.
CRONOSTORIA:
25 aprile 2006: data dell'infrazione
6 giugno 2006: data della notifica recapitata al destinatario per raccomandata
3 agosto 2006: data del pagamento della contravvenzione di euro 149 (avvenuto entro i 60 giorni previsti) presso un ufficio postale di Trento
11 ottobre 2006: data del secondo accertamento di violazione
16 ottobre 2006: data della notifica recapitata al destinatario per raccomandata
RISPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
Lo abbiamo scritto varie volte, il notificare nello stesso documento due avvisi lo rende impercettibile, quindi motivo per ricorrere al Giudice di Pace avvalendosi di un Legale. Appena incarica il vostro Legale, lo stesso può chiamarmi e gli diamo il nostro supporto informativo per gli atti da fare, al di fuori anche dal ricorso vero e proprio.
Pier Luigi Ciolli
QUESTA È’ LA RISPOSTA DEL FUNZIONARIO DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI DI TRENTO (il quale conferma la correttezza della seconda contravvenzione, contrariamente a quanto afferma il Coordinamento Camperisti di Firenze).
Egregio signor Carlo Angelini, Le invio in allegato la nuova formulazione dell'articolo in oggetto, significando che la disposizione, attuata per effetto di Decreto Legge, necessiterà di conversione in Legge entro il termine di 60 gg. dalla sua emanazione, avvenuta il 03 ottobre 2006, significando che entro tale termine il dispositivo produce comunque i suoi effetti. Mi sono permesso di evidenziare le variazioni rispetto alla vecchia formulazione, al fine di facilitarne la lettura e conseguente comprensione. Analogamente e per un rapido confronto Le allego il dettato relativo all'articolo di cui sopra, modificato nell'aprile del 2006 a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, in vigore sino all'emanazione del Decreto Legge già citato e, nel caso di mancata conversione del medesimo, reintegrato in corso di validità dal 03 dicembre 2006. Concludo confermando che in data antecedente il 03 ottobre u.s., la sanzione a carico del responsabile solidale, del proprietario o di qualunque altro soggetto avente titolo, nel caso di mancata comunicazione dei dati relativi all'identità dell'autore materiale della violazione, era pari a quella prevista per violazione di cui all'art. 180, comma 8 ossia 357,00 euro più spese di notifica, escludendo la decurtazione dei punti a carico dei soggetti di cui sopra, prevista peraltro sino al 14 aprile 2006. Buon pomeriggio.
Commissario di P.M. - Giorgio Maurizio
RISPOSTA DEL LEGALE DEL NOSTRO CLUB
L’avv. Lino Rosa riferisce verbalmente e direttamente all’interessato che, in relazione ai casi di cui lui si è occupato, non c’è niente da fare: la mancata comunicazione, entro 30 giorni, dei dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione, comporta l’applicazione, all’intestatario del veicolo, della sanzione prevista dall'art. 180, comma 8.
CONCLUSIONI
Quanti di noi erano al corrente che, a far data dal 3 settembre 2006, c'è l'obbligo di comunicare i dati relativi all'effettivo conducente che ha commesso un'infrazione per consentire la decurtazione dei punti dalla patente dell'effettivo trasgressore? Ritengo che sia opportuno dare l'opportuno risalto a questa notizia, informando il maggior numero possibile di utenti della strada, per evitare spiacevoli sorprese come quella accaduta al nostro associato.
Carlo Angelini