CATENE DA NEVE FUORILEGGE,
UN PROBLEMA IN PIU'!
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Catene
da neve fuorilegge dal 1° maggio scorso: in Italia si possono usare solo catene
munite di un marchio particolare, presente sugli esemplari più recenti. Lo
stabilisce un decreto del Ministro delle infrastrutture in data 13 marzo 2002.
Il
decreto impone che dal 1° maggio 2002 tutte le catene destinate ad essere usate
sui veicoli per trasporto persone fino a nove posti (comprese le autovetture)
soddisfino particolari standard di sicurezza, contenuti non in una direttiva
europea, ma in varie norme tecniche degli Stati Europei.
I
maggiori fabbricanti di catene presenti sul mercato italiano hanno fatto
omologare i loro prodotti in Austria, dall'Ö-Norm, l'ente tecnico locale che
rilascia questo marchio.
L'esistenza
dell' omologazione è comprovata esclusivamente da questo marchio: ogni altro
simbolo eventualmente riportato sulle confezioni e sulle catene non ha alcun
valore.
Il
marchio è presente solo sugli esemplari prodotti all'incirca dal 1999: non ha
alcun valore il fatto che tutte le catene dei principali produttori immesse sul
mercato fin dalla metà degli anni 90 rispettino già le norme austriache: non
c'è alcun marchio in grado di certificarlo.
Chi
monta catene non omologate è come se ne circolasse sprovvisto e quindi potrebbe
essere multato (32 euro) se la segnaletica obbliga ad averle a bordo o a
montarle. Gli agenti potrebbero poi impedire di proseguire il viaggio su una
strada innevata (multa di 65 euro per chi va avanti lo stesso).
Ecco
il testo integrale del Decreto Ministeriale
MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
13 marzo 2002
Norme
concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria
M1.
(Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 11/4/2002)
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto
l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modifiche, di seguito indicato "Codice della strada";
Vista
la direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 18
agosto 1995 successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti
del 23 febbraio 1996, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei
parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilita'
con l'uso delle catene da neve;
Visto
l'art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada";
Considerata
la necessita' di allineare l'ordinamento nazionale a quello degli Stati membri
della Unione europea, nei quali le catene da neve formano oggetto di standard
tecnici dettagliati miranti a definirne le caratteristiche tecniche ai fini
della tutela del consumatore;
Espletata
la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art.
1
1.
A decorrere dal 1 maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su
veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a
carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in
alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione
europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo.
2.
La rispondenza alle norme e' attestata dal marchio di conformità apposto sulle
catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme
nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e
la marcatura dei prodotti industriali.
Art.
2
1.
L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Roma,
13 marzo 2002