CARRELLI: CHE
COSA DICE LA LEGGE
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I carrelli da traino così detti leggeri (750 chili di massa complessiva
compreso, naturalmente, il carico e cioè, nel nostro caso, la barca, il motore
e gli accessori) sono comunemente e genericamente denominati T.A.T.S.(Trasporto
di Attrezzature Turistiche e Sportive) e come tali pagano una tassa fissa
annuale di possesso di circa una ventina di Euro. Per avere un’idea dei pesi
<<separati>>, un carrello per trasporto natanti di tipo T.A.T.S.
pesa mediamente 250 kg.circa, quindi il peso della barca con il motore e gli
accessori non deve superare i 500 kg.
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La velocità massima consentita a un qualunque mezzo con carrello al seguito (e
quindi, ovviamente, a un autocaravan) é tassativamente fissata in 80 km/h su
autostrade e alcune superstrade e 70 km/h su tutte le altre strade.
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Per quanto riguarda la patente necessaria, diciamo che: per condurre un camper
di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate trainante un carrello T.A.T.S. di
massa complessiva fino a 750 chilogrammi è sufficiente la Patente B. Se invece
il carrello, con il carico, eccede la massa complessiva di 750 chilogrammi,
continua a essere sufficiente la Patente B solo nel caso che la somma delle
masse complessive a pieno carico (rilevabili dalle Carte di circolazione) di
motrice e rimorchio sia uguale o inferiore a 3,5 tonnellate. In caso contrario,
cioè se questa somma supera le 3,5 tonnellate, sarà necessaria la Patente BE.
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Dal punto di vista assicurativo i carrelli sono coperti dalla polizza
assicurativa del mezzo che traina solo ed esclusivamente durante i tragitti, i
trasferimenti, insomma quando sono attaccati al mezzo trainante (camper o auto).
Quando vengono parcheggiati in aree adibite all’uopo (come ad esempio in
prossimità degli scivoli dopo aver effettuato il varo o l’alaggio del
natante) devono essere coperti dalla polizza così detta <<rischio di
sosta>> o <<rischio statico>>: si tratta di una somma annuale
che si aggira attorno ai 20/30 Euro.
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Per quanto riguarda la revisione, i carrelli T.A.T.S. sono soggetti ai Decreti
Ministeriali che vengono di volta in volta emanati dal Ministero dei Trasporti:
tanto per fare un esempio, l’ultimo Decreto risale al 17 Gennaio 2003 e
riguardava le revisioni di carrelli immatricolati prima del 31 dicembre 1997.
Conviene quindi informarsi o presso centri autorizzati o presso gli Uffici della
Motorizzazione se e quando il nostro carrello deve essere revisionato.
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Attenzione: in base al Comma 3 della Legge 158 del Codice della Strada, nei
centri abitati (ove non diversamente segnalato) un carrello deve essere
parcheggiato sempre assieme al veicolo trainante e mai da solo, nel qual caso é
soggetto a contravvenzione per divieto di sosta.