CARRELLI: CHE COSA DICE LA LEGGE

-     I carrelli da traino così detti leggeri (750 chili di massa complessiva compreso, naturalmente, il carico e cioè, nel nostro caso, la barca, il motore e gli accessori) sono comunemente e genericamente denominati T.A.T.S.(Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive) e come tali pagano una tassa fissa annuale di possesso di circa una ventina di Euro. Per avere un’idea dei pesi <<separati>>, un carrello per trasporto natanti di tipo T.A.T.S. pesa mediamente 250 kg.circa, quindi il peso della barca con il motore e gli accessori non deve superare i 500 kg.

  

-     La velocità massima consentita a un qualunque mezzo con carrello al seguito (e quindi, ovviamente, a un autocaravan) é tassativamente fissata in 80 km/h su autostrade e alcune superstrade e 70 km/h su tutte le altre strade.

  

-     Per quanto riguarda la patente necessaria, diciamo che: per condurre un camper di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate trainante un carrello T.A.T.S. di massa complessiva fino a 750 chilogrammi è sufficiente la Patente B. Se invece il carrello, con il carico, eccede la massa complessiva di 750 chilogrammi, continua a essere sufficiente la Patente B solo nel caso che la somma delle masse complessive a pieno carico (rilevabili dalle Carte di circolazione) di motrice e rimorchio sia uguale o inferiore a 3,5 tonnellate. In caso contrario, cioè se questa somma supera le 3,5 tonnellate, sarà necessaria la Patente BE.

  

-     Dal punto di vista assicurativo i carrelli sono coperti dalla polizza assicurativa del mezzo che traina solo ed esclusivamente durante i tragitti, i trasferimenti, insomma quando sono attaccati al mezzo trainante (camper o auto). Quando vengono parcheggiati in aree adibite all’uopo (come ad esempio in prossimità degli scivoli dopo aver effettuato il varo o l’alaggio del natante) devono essere coperti dalla polizza così detta <<rischio di sosta>> o <<rischio statico>>: si tratta di una somma annuale che si aggira attorno ai 20/30 Euro.

  

-     Per quanto riguarda la revisione, i carrelli T.A.T.S. sono soggetti ai Decreti Ministeriali che vengono di volta in volta emanati dal Ministero dei Trasporti: tanto per fare un esempio, l’ultimo Decreto risale al 17 Gennaio 2003 e riguardava le revisioni di carrelli immatricolati prima del 31 dicembre 1997. Conviene quindi informarsi o presso centri autorizzati o presso gli Uffici della Motorizzazione se e quando il nostro carrello deve essere revisionato.

  

-     Attenzione: in base al Comma 3 della Legge 158 del Codice della Strada, nei centri abitati (ove non diversamente segnalato) un carrello deve essere parcheggiato sempre assieme al veicolo trainante e mai da solo, nel qual caso é soggetto a contravvenzione per divieto di sosta.