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STATUTO
DELL’HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO
(Associazione di Promozione Sociale)
Art. 1 -
Costituzione dell’Associazione
Ai sensi
della legge 7
dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice
civile in tema di associazioni, è costituita
l'Associazione di promozione sociale denominata HOLIDAY
CAMPER CLUB TRENTO, con sede in Trento – Via Gramsci n.
23.
Art. 2 -
Scopo dell’Associazione
L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di
svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli
associati e di terzi nel settore della cultura
camperistica, nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati.
A tale fine
l’Associazione potrà compiere ogni operazione diretta
alla conoscenza, alla divulgazione e alla pratica della
cultura camperistica.
In
particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti
attività:
a)
Organizzare eventi aggregativi e ricreativi in favore di
possessori di autocaravan e caravan;
b)
Organizzare viaggi e soggiorni mediante l’utilizzo di
autocaravan e caravan, all’interno della provincia di
Trento, nonché in ambito nazionale ed internazionale;
c)
Organizzare seminari e incontri diretti allo studio e
all’approfondimento della storia e della cultura
dell’autocaravan in Italia e nel mondo;
d)
Organizzare raduni tra possessori di autocaravan e
caravan, nonché esposizioni di modelli presso strutture
specializzate;
e)
Collaborare con altre Associazioni interessate, a vario
titolo, alla conoscenza e allo sviluppo della cultura
camperistica.
E' esclusa
qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o
di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici
degli associati.
Art. 3 -
Struttura organizzativa dell’Associazione
Organi
dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti
e il Collegio dei Probiviri.
Art. 4 -
Categoria dei Soci
Può aderire
all’Associazione qualsiasi persona fisica e giuridica
interessata agli scopi del presente statuto.
I soci
dell’Associazione sono: fondatori, onorari, effettivi e
ordinari.
a) Soci
fondatori sono i Soci firmatari dell'atto di
costituzione dell’Associazione.
b) Soci
onorari sono cittadini o enti pubblici e privati, così
identificati per particolari distinzioni nel campo del
tempo libero e dell'associazionismo.
c) Soci
effettivi sono le persone di età maggiore di anni
diciotto, titolari di equipaggi;
d) Soci
ordinari sono le persone comunque interessate alla
cultura camperistica, anche se non titolari di
equipaggi.
L'ammissione
a socio effettivo e ordinario spetta al Consiglio
Direttivo. Solo il parere negativo espresso dalla
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo potrà
stabilire un’eventuale non ammissione a socio. In tale
caso, il soggetto non ammesso potrà proporre appello in
Assemblea.
L’attribuzione della qualifica di socio onorario è
deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione a
maggioranza assoluta.
Art. 5 -
Diritti dei Soci
I soci
fondatori, onorari, effettivi ed ordinari hanno diritto
di partecipare alle Assemblee dell’Associazione, nonché
a tutte le attività dell'Associazione.
I soci
fondatori, effettivi ed ordinari, in regola con il
pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto
di voto e di elettorato attivo e passivo, nonchè di
assumere incarichi all'interno dell'Associazione.
Ai soci
onorari è conferita una rappresentanza formale
dell’Associazione, con esclusione del diritto di voto e
di elettorato attivo e passivo.
Le quote e i
contributi associati sono intrasmissibili, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte, e non sono
rivalutabili.
Art. 6 -
Obblighi dei Soci
Ai fini
dell’adesione, gli associati sono tenuti alla
corresponsione di una quota associativa annuale nella
misura fissata dal Consiglio Direttivo ed a partecipare
alla vita associativa. Il modulo di adesione viene
presentato al Consiglio Direttivo, il quale iscriverà il
nuovo nominativo nell’elenco dei soci, a meno che il
Consiglio Direttivo stesso non ritenga, a qualsiasi
titolo, di non accettare tale richiesta di iscrizione.
Ai fini
dell’adesione per le annualità successive alla prima, il
socio dovrà corrispondere, pena cessazione della
qualifica di socio stesso, la quota annuale entro i
termini che verranno fissati dal Consiglio Direttivo e
resi pubblici ai soci tramite gli strumenti di
comunicazione a disposizione del club e con le modalità
che verranno indicate dal Consiglio Direttivo stesso.
L'appartenenza all’Associazione implica l'obbligo di
osservare lo Statuto della stessa, le relative norme
regolamentari, nonchè le direttive che vengono emanate
ai sensi dello stesso dagli organi sociali.
I singoli
soci non possono prendere iniziative o svolgere attività
in nome o per conto dell’Associazione, se non previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
I soci, così
come i loro familiari, nel corso delle manifestazioni
associative devono mantenere un comportamento ispirato
ad una corretta ed educata convivenza.
Art. 7 -
Cessazione della qualità di Socio
La qualità
di socio cessa per morte, per dimissioni, per mancato
versamento della quota entro i termini stabiliti dal
Consiglio Direttivo o per radiazione, deliberata dal
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia
dimostrato di non condividere gli scopi
dell’Associazione o in caso di mancato pagamento della
quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione
è possibile proporre appello in Assemblea.
Art. 8 -
Costituzione di una Sezione decentrata dell’Associazione
L’Associazione potrà istituire sezioni territoriali a
carattere federativo, con delibera del Consiglio
Direttivo.
La
costituzione di una Sezione deve essere richiesta con
domanda scritta e sottofirmata da almeno trenta soci
promotori maggiorenni ed è deliberata dal Consiglio
Direttivo con voto favorevole di almeno i due terzi dei
componenti.
In caso
dell'esistenza di più Sezioni verrà creato un Organismo
di coordinamento composto da tre rappresentanti per ogni
Sezione eletti dalle proprie assemblee affiancati al
Consiglio Direttivo di Trento al completo.
Presidente e
segretario di tale organismo saranno il Presidente ed il
Segretario di Trento.
Il Collegio
dei Revisori dei Conti prenderà la configurazione con
tre Revisori di Trento affiancati dai presidenti dei
Revisori delle singole Sezioni. Presidente di tale
Collegio sarà il Presidente dei Revisori di Trento.
L'Organismo
di Coordinamento provvederà in via prioritaria alla
definizione degli ambiti geografici di ogni sezione.
La Sezione
prenderà nome dal Comune o dal sobborgo ove si
costituisce, avrà un'Assemblea, un Consiglio Direttivo
ed un Collegio dei Revisori dei Conti, il tutto nella
configurazione di quanto previsto dallo statuto per
l’Associazione di Trento.
Ogni
Sezione, purchè si attenga alle norme statutarie e
regolamentari, gode di piena autonomia e di piena
libertà di iniziativa e di azione; ha l'amministrazione
ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.
Eventuali regolamenti ad uso interno dovranno venire
approvati dall'Organismo di Coordinamento.
Per le
deliberazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia
verso terzi che verso i soci, il patrimonio sezionale e
in solido le persone che hanno deliberato od agito in
nome e per conto della Sezione.
L'esercizio
sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Entro quindici giorni
dall'Assemblea, la sezione trasmetterà all'Organismo di
Coordinamento il rendiconto della propria gestione
amministrativa, organizzativa e sociale.
L'Organismo
di Coordinamento può deliberare, con la maggioranza dei
due terzi dei componenti, lo scioglimento di una Sezione
per gravi infrazioni statutarie, per morosità, per
inattività e impossibilità di funzionamento degli organi
sociali o per eccessiva riduzione del numero dei soci.
Art. 9 -
Funzionamento dell’Assemblea
All'Assemblea ordinaria e straordinaria possono
partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola
con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea
ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione
e da questo convocata, almeno una volta all'anno, entro
il 30 di aprile, per l’approvazione del bilancio. Può
essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo
richieda, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o
dal Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero con domanda
scritta e sottofirmata da un terzo dei soci aventi
diritto al voto, quali risultanti al 31 Dicembre
dell'anno precedente.
Per la
validità della convocazione dell'Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, almeno dieci giorni prima
deve essere trasmessa comunicazione scritta ai soci
aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve
indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione,
nonchè gli argomenti da trattare. La seconda
convocazione deve essere indetta almeno un'ora dopo la
prima.
Le
competenze dell'Assemblea ordinaria sono:
a)
approvazione del bilancio presentato dal Consiglio
Direttivo;
b)
deliberazioni sull'attività sociale e finanziaria
dell’Associazione;
c) elezione
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri;
d)
deliberazione sui ricorsi avverso il diniego di
ammissione e i provvedimenti di esclusione;
e)
discussione e deliberazioni su eventuali proposte dei
soci.
L'Assemblea
ordinaria è validamente costituita qualora siano
presenti in prima convocazione la metà più uno degli
associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Le
competenze dell’Assemblea straordinaria sono:
a)
deliberare sulle modifiche statutarie;
b)
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla
devoluzione del patrimonio.
Per le
modifiche dello statuto è richiesta la presenza di
almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei soci presenti in prima
convocazione, mentre è sufficiente il voto favorevole
della maggioranza dei soci presenti in Assemblea in
seconda convocazione.
Per lo
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati in prima convocazione, mentre è
sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei
soci presenti in seconda convocazione.
I soci
impossibilitati ad intervenire possono farsi
rappresentare da altro socio avente diritto al voto o da
un familiare maggiorenne esclusivamente a mezzo delega
scritta e sottofirmata. Sono ammesse al massimo due
deleghe per socio. Ogni associato ha diritto ad un voto.
Il
Presidente ed il Segretario dell’Associazione, ancorché
uscenti, sono anche Presidente e Segretario
dell'Assemblea. In apertura dei lavori l'Assemblea
elegge al suo interno tre scrutatori, per qualsiasi tipo
di votazione, sia essa palese che a scheda segreta.
Le votazioni
si fanno per alzata di mano, a meno che un quarto dei
presenti aventi diritto al voto, non domandi la
votazione per scheda segreta. Per le elezioni delle
cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda
segreta.
Le
deliberazioni assembleari sono constatate mediante
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
dell'Assemblea.
L'esito
dello scrutinio per le elezioni delle cariche sociali
verrà reso pubblico con verbale sottofirmato dagli
scrutatori. Il Presidente uscente dal precedente mandato
provvederà a convocare la prima riunione degli eletti
nel nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni
successivi dalla data di convocazione dell’assemblea.
Art. 10 -
Presidente
Il
Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi
e in giudizio, convoca e presiede le sedute
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura
l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, ha la firma
sociale e presenta la relazione annuale sull'attività
sociale all'Assemblea dei soci.
In caso di
assenza o di impedimento è sostituito dal
Vicepresidente.
Art. 11 -
Consiglio Direttivo
L’Associazione viene retta da un Consiglio Direttivo
eletto dall'Assemblea dei soci. Dura in carica due anni
ed è composto da almeno cinque membri. L'Assemblea,
prima dell'inizio della votazione per l'elezione, ha la
facoltà di variarne il numero. Sulla scheda elettorale
potranno essere espresse un massimo di preferenze pari
al numero dei consiglieri da eleggere. I membri scaduti
possono essere rieletti.
Il neo
costituito Consiglio elegge al suo interno un
Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un
Cassiere; tali cariche non possono essere ricoperte
dalla stessa persona.
Venendo a
mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene
sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei
non eletti. Per la validità delle riunioni è richiesta
la presenza di almeno la metà dei consiglieri più il
Presidente, o il Vicepresidente che presiede la
riunione. Le deliberazioni sono valide se assunte a sola
maggioranza dei componenti presenti. La votazione è a
scheda segreta qualora un consigliere lo richieda o
quando la votazione si riferisce ad una persona.
Il membro
del Consiglio Direttivo assente non giustificato per tre
volte consecutive alle riunioni decade dalla carica.
I membri del
Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti
dell’Associazione secondo le norme del mandato, salvo
che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.
Il Consiglio
Direttivo ha la facoltà di promuovere la costituzione di
Commissioni per lo svolgimento di attività attinenti
agli scopi sociali. Tali commissioni hanno
esclusivamente compito consultivo e propositivo.
Il Consiglio
Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni
due mesi e viene convocato dal Presidente o dal
Vicepresidente; può essere convocato ogni qualvolta si
ritenga necessario, anche su iniziativa del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Qualora, per
qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei
consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà
decaduto e dovrà essere rinnovato. Al Consiglio
Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo
quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla
legge e dal presente statuto.
I verbali
delle sedute sono redatti dal Segretario o dal
Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta
successiva e sottofirmati dal Presidente e dal
verbalizzante.
Il Consiglio
Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da
sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione.
Il bilancio dell'Associazione si compone di un
rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli
associati, la distribuzione anche indiretta di proventi,
utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi
di gestione saranno reinvestiti ed impiegati a favore
delle attività istituzionali previste dal presente
statuto.
L'anno
sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno.
Art. 12 -
Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea
nomina, tra i suoi soci, tre revisori dei conti
effettivi e due supplenti. Durano in carica due anni e
sono rieleggibili. Il membro che ha ottenuto il maggior
numero di voti acquisisce la qualifica di Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti. Essi assistono alle
riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano
sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza
del presente statuto.
I Revisori
dei Conti possono intervenire alle riunioni del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e ad essi
deve quindi venire inviata la convocazione per le
stesse.
Il Collegio
dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta
ogni quattro mesi.
E' compito
dei Revisori: l'esame del conto economico, del bilancio
consuntivo, la stesura del parere sulla relazione
annuale del Consiglio Direttivo, il controllo
dell'amministrazione dell’Associazione, la convocazione
dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi
irregolarità contabili e amministrative.
Non possono
fare parte, in qualità di membri del Collegio dei
Revisori dei Conti, i soci parenti entro il terzo grado
dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 13 -
Collegio dei Probiviri
Il Collegio
dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due
supplenti, scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea
elettiva. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti
acquisisce la qualifica di Presidente del Collegio dei
Probiviri.
Eventuali
controversie tra soci ed Organi Statutari Associativi
sono esclusivamente demandati alla decisione
inappellabile del Collegio dei Probiviri
dell’Associazione.
Ove la
conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri
decide inappellabilmente, salvo in caso di radiazione di
un socio.
Il Probiviro
che, per qualsiasi caso o ragione, sia interessato alla
questione deferita al Collegio è sostituito
nell'occasione da un Probiviro supplente.
Art. 14 -
Cariche elettive
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a
criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati.
Le cariche
sociali sono a titolo gratuito.
Art. 15 -
Prestazioni esterne
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini
istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In
caso di particolare necessità, l'Associazione può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori
di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a
propri associati.
Art. 16 -
Scioglimento dell’Associazione
Nel caso di
scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà
devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e
comunque a fini di utilità sociale.
Art. 17 -
Patrimonio dell’Associazione
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle
quote associative e da eventuali contributi degli
associati;
b) da
donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e
da ogni altra entrata, provento o contributo destinato
all'esercizio delle attività statutarie.
c) da
contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito
dei fini statutari;
d) dai
proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche
di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore
degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) da
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al funzionamento dell'associazione, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi.
Art. 18 –
Norma di rinvio
Per quanto
non espressamente previsto nel presente statuto si fa
riferimento alla
legge 7
dicembre 2000, n. 383, alle norme del codice civile
e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
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