Holiday Camper Club Trento

 

   

 

 

 

LO STATUTO


STATUTO DELL’HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO

(Associazione di Promozione Sociale)

 

 

Art. 1 - Costituzione dell’Associazione

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata HOLIDAY CAMPER CLUB TRENTO, con sede in Trento – Via Gramsci n. 23.

 

Art. 2 - Scopo dell’Associazione

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel settore della cultura camperistica, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni operazione diretta alla conoscenza, alla divulgazione e alla pratica della cultura camperistica.

In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Organizzare eventi aggregativi e ricreativi in favore di possessori di autocaravan e caravan;

b) Organizzare viaggi e soggiorni mediante l’utilizzo di autocaravan e caravan, all’interno della provincia di Trento, nonché in ambito nazionale ed internazionale;

c) Organizzare seminari e incontri diretti allo studio e all’approfondimento della storia e della cultura dell’autocaravan in Italia e nel mondo;

d) Organizzare raduni tra possessori di autocaravan e caravan, nonché esposizioni di modelli presso strutture specializzate;

e) Collaborare con altre Associazioni interessate, a vario titolo, alla conoscenza e allo sviluppo della cultura camperistica.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

 

Art. 3 - Struttura organizzativa dell’Associazione

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 4 - Categoria dei Soci

Può aderire all’Associazione qualsiasi persona fisica e giuridica interessata agli scopi del presente statuto.

I soci dell’Associazione sono: fondatori, onorari, effettivi e ordinari.

a) Soci fondatori sono i Soci firmatari dell'atto di costituzione dell’Associazione.

b) Soci onorari sono cittadini o enti pubblici e privati, così identificati per particolari distinzioni nel campo del tempo libero e dell'associazionismo.

c) Soci effettivi sono le persone di età maggiore di anni diciotto, titolari di equipaggi;

d) Soci ordinari sono le persone comunque interessate alla cultura camperistica, anche se non titolari di equipaggi.

L'ammissione a socio effettivo e ordinario spetta al Consiglio Direttivo. Solo il parere negativo espresso dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo potrà stabilire un’eventuale non ammissione a socio. In tale caso, il soggetto non ammesso potrà proporre appello in Assemblea.

L’attribuzione della qualifica di socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione a maggioranza assoluta.

 

Art. 5 - Diritti dei Soci

I soci fondatori, onorari, effettivi ed ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee dell’Associazione, nonché a tutte le attività dell'Associazione.

I soci fondatori, effettivi ed ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nonchè di assumere incarichi all'interno dell'Associazione.

Ai soci onorari è conferita una rappresentanza formale dell’Associazione, con esclusione del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Le quote e i contributi associati sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

 

Art. 6 - Obblighi dei Soci

Ai fini dell’adesione, gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed a partecipare alla vita associativa. Il modulo di adesione viene presentato al Consiglio Direttivo, il quale iscriverà il nuovo nominativo nell’elenco dei soci, a meno che il Consiglio Direttivo stesso non ritenga, a qualsiasi titolo, di non accettare tale richiesta di iscrizione.

Ai fini dell’adesione per le annualità successive alla prima, il socio dovrà corrispondere, pena cessazione della qualifica di socio stesso, la quota annuale entro i termini che verranno fissati dal Consiglio Direttivo e resi pubblici ai soci tramite gli strumenti di comunicazione a disposizione del club e con le modalità che verranno indicate dal Consiglio Direttivo stesso.

L'appartenenza all’Associazione implica l'obbligo di osservare lo Statuto della stessa, le relative norme regolamentari, nonchè le direttive che vengono emanate ai sensi dello stesso dagli organi sociali.

I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome o per conto dell’Associazione, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

I soci, così come i loro familiari, nel corso delle manifestazioni associative devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.

 

Art. 7 - Cessazione della qualità di Socio

La qualità di socio cessa per morte, per dimissioni, per mancato versamento della quota entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

 

Art. 8 - Costituzione di una Sezione decentrata dell’Associazione

L’Associazione potrà istituire sezioni territoriali a carattere federativo, con delibera del Consiglio Direttivo.

La costituzione di una Sezione deve essere richiesta con domanda scritta e sottofirmata da almeno trenta soci promotori maggiorenni ed è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

In caso dell'esistenza di più Sezioni verrà creato un Organismo di coordinamento composto da tre rappresentanti per ogni Sezione eletti dalle proprie assemblee affiancati al Consiglio Direttivo di Trento al completo.

Presidente e segretario di tale organismo saranno il Presidente ed il Segretario di Trento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti prenderà la configurazione con tre Revisori di Trento affiancati dai presidenti dei Revisori delle singole Sezioni. Presidente di tale Collegio sarà il Presidente dei Revisori di Trento.

L'Organismo di Coordinamento provvederà in via prioritaria alla definizione degli ambiti geografici di ogni sezione.

La Sezione prenderà nome dal Comune o dal sobborgo ove si costituisce, avrà un'Assemblea, un Consiglio Direttivo ed un Collegio dei Revisori dei Conti, il tutto nella configurazione di quanto previsto dallo statuto per l’Associazione di Trento.

Ogni Sezione, purchè si attenga alle norme statutarie e regolamentari, gode di piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione; ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio. Eventuali regolamenti ad uso interno dovranno venire approvati dall'Organismo di Coordinamento.

Per le deliberazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia verso terzi che verso i soci, il patrimonio sezionale e in solido le persone che hanno deliberato od agito in nome e per conto della Sezione.

L'esercizio sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quindici giorni dall'Assemblea, la sezione trasmetterà all'Organismo di Coordinamento il rendiconto della propria gestione amministrativa, organizzativa e sociale.

L'Organismo di Coordinamento può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, lo scioglimento di una Sezione per gravi infrazioni statutarie, per morosità, per inattività e impossibilità di funzionamento degli organi sociali o per eccessiva riduzione del numero dei soci.

 

Art. 9 - Funzionamento dell’Assemblea

All'Assemblea ordinaria e straordinaria possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione e da questo convocata, almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per l’approvazione del bilancio. Può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo richieda, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero con domanda scritta e sottofirmata da un terzo dei soci aventi diritto al voto, quali risultanti al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Per la validità della convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, almeno dieci giorni prima deve essere trasmessa comunicazione scritta ai soci aventi diritto al voto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti da trattare. La seconda convocazione deve essere indetta almeno un'ora dopo la prima.

Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

a) approvazione del bilancio presentato dal Consiglio Direttivo;

b) deliberazioni sull'attività sociale e finanziaria dell’Associazione;

c) elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

d) deliberazione sui ricorsi avverso il diniego di ammissione e i provvedimenti di esclusione;

e) discussione e deliberazioni su eventuali proposte dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano presenti in prima convocazione la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le competenze dell’Assemblea straordinaria sono:

a) deliberare sulle modifiche statutarie;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in prima convocazione, mentre è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea in seconda convocazione.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione, mentre è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione.

I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto o da un familiare maggiorenne esclusivamente a mezzo delega scritta e sottofirmata. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Il Presidente ed il Segretario dell’Associazione, ancorché uscenti, sono anche Presidente e Segretario dell'Assemblea. In apertura dei lavori l'Assemblea elegge al suo interno tre scrutatori, per qualsiasi tipo di votazione, sia essa palese che a scheda segreta.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti aventi diritto al voto, non domandi la votazione per scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda segreta.

Le deliberazioni assembleari sono constatate mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'esito dello scrutinio per le elezioni delle cariche sociali verrà reso pubblico con verbale sottofirmato dagli scrutatori. Il Presidente uscente dal precedente mandato provvederà a convocare la prima riunione degli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo entro quindici giorni successivi dalla data di convocazione dell’assemblea.

 

Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, ha la firma sociale e presenta la relazione annuale sull'attività sociale all'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

 

Art. 11 - Consiglio Direttivo

L’Associazione viene retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci. Dura in carica due anni ed è composto da almeno cinque membri. L'Assemblea, prima dell'inizio della votazione per l'elezione, ha la facoltà di variarne il numero. Sulla scheda elettorale potranno essere espresse un massimo di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere. I membri scaduti possono essere rieletti.

Il neo costituito Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere; tali cariche non possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Venendo a mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri più il Presidente, o il Vicepresidente che presiede la riunione. Le deliberazioni sono valide se assunte a sola maggioranza dei componenti presenti. La votazione è a scheda segreta qualora un consigliere lo richieda o quando la votazione si riferisce ad una persona.

Il membro del Consiglio Direttivo assente non giustificato per tre volte consecutive alle riunioni decade dalla carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell’Associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere la costituzione di Commissioni per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali. Tali commissioni hanno esclusivamente compito consultivo e propositivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni due mesi e viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente; può essere convocato ogni qualvolta si ritenga necessario, anche su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o dal Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottofirmati dal Presidente e dal verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

 

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina, tra i suoi soci, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti acquisisce la qualifica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Essi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto.

I Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e ad essi deve quindi venire inviata la convocazione per le stesse.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi.

E' compito dei Revisori: l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo, la stesura del parere sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo, il controllo dell'amministrazione dell’Associazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative.

Non possono fare parte, in qualità di membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i soci parenti entro il terzo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

  

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea elettiva. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il membro che ha ottenuto il maggior numero di voti acquisisce la qualifica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Eventuali controversie tra soci ed Organi Statutari Associativi sono esclusivamente demandati alla decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri dell’Associazione.

Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, salvo in caso di radiazione di un socio.

Il Probiviro che, per qualsiasi caso o ragione, sia interessato alla questione deferita al Collegio è sostituito nell'occasione da un Probiviro supplente.

 

Art. 14 - Cariche elettive

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

 

Art. 15 - Prestazioni esterne

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

 

Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

 

Art. 17 - Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.

c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

 

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,  alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.